Statuto dell'Associazione di promozione sociale, Valle Lonza Aps
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “VALLE LONZA”, con sede legale presso la borgata di Ca’ dell’Abate nel Comune di Ventasso (RE), operante senza fini di lucro.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale - APS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “VALLE LONZA - Associazione di Promozione Sociale”, in sigla “VALLE LONZA - APS”.
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla:
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organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
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organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
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organizzazione e gestione di attività editoriali e promozionali.
Art. 3 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
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quote e contributi degli associati;
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contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
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entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale;
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erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
Art. 4 - Membri dell'Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e a godere dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
Art. 9 - L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall’Assemblea dei soci.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione.
Art. 12 - Organo di Controllo
L’Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
Art. 13 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.